Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo dei dati
Annuale
Normativa di riferimento: art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 Destinatari: Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o piu' D.P.C.M. devono essere determinate le modalita' di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalita' di applicazione del decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti
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Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005
Catalogo di dati, metadati e banche dati
Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni
Annuale
Normativa di riferimento: art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 Destinatari: Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o piu' D.P.C.M. devono essere determinate le modalita' di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalita' di applicazione del decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti
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Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012
Obiettivi di accessibilita' (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013)
Obiettivi di accessibilita' dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)
Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Normativa di riferimento: art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013 Destinatari: Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)"
Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o piu' D.P.C.M. devono essere determinate le modalita' di applicazione del decreto
Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalita' di applicazione del decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti
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Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005
Provvedimenti per uso dei servizi in rete
Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonche' dei termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovra' essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)
Annuale
Normativa di riferimento: art. 2, c.2, d.lgs. n. 82/2005 Destinatari: Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311